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Riposi e permessi retribuiti per assistere familiari portatori di handicap in stato di gravità

Normativa di riferimento - Artt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge n° 53/2000 e dalla L. 183/2010); Art. 20 della legge 8/3/2000 n° 53; Art. 19 comma 6 del C.C.N.L. 6/7/95 - Circolare I.N.P.S n. 133 del 17/07/2000

Trattamento giuridico
I dipendenti che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverata a tempo pieno, coniuge o parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili (art. 19 comma 6 C.C.N.L. 6.7.1995). Nel caso in cui il dipendente opti per la fruizione del permesso in misura frazionata, in caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa l’incidenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (art. 71 comma 4 D.L. 112/2008); ad esempio se il permesso viene usufruito in un giorno lavorativo di 9 ore queste vengono scalate da monte ore mensile a disposizione. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Condizione primaria per la fruizione di tali permessi è che la persona da assistere sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità da parte dell'apposita Commissione medico-legale costituita presso la ASL competente.

Qualora nel verbale di accertamento dell'handicap sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente potrà fruire del permesso fino alla data prevista per la revisione.

Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento cui dovrà essere sottoposto il familiare, il dipendente potrà continuare temporaneamente a beneficiare dei permessi purché presenti una "certificazione provvisoria" redatta da un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell'handicap nella persona da assistere; sarà poi cura del dipendente trasmettere al settore personale l'esito del nuovo accertamento.

In caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Se il lavoratore richiedente non è convivente con la persona handicappata, si ha diritto al permesso a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.

Se il lavoratore richiedente è convivente con la persona handicappata, spetta il permesso a condizione che non siano presenti nella famiglia altri soggetti che possono fornire assistenza.

Nel caso esistano altri soggetti non lavoratori, conviventi con la persona handicappata, che però si trovino nell'impossibilità di prestare assistenza alla persona stessa per uno o più dei motivi sottoindicati, al lavoratore (convivente o meno) può essere concessa la fruizione dei permessi mensili, sempre che risulti essere l'unica persona in famiglia in grado di prestare assistenza :

  • grave malattia;
  • presenza in famiglia di più di tre minorenni;
  • presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni;
  • necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (da valutare a cura del medico curante);
  • riconoscimento di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
  • riconoscimento di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità I.N.P.S., le rendite I.N.A.I.L., e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
  • età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);
  • età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
  • infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
  • le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero dovranno essere valutate dal medico curante al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza;
  • mancanza di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l'impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.

Iter procedurale
Il dipendente interessato ai permessi deve presentare istanza all’Ufficio Personale, con l'indicazione del familiare da assistere, unitamente a:

  • documentazione medico-legale, in originale o copia autentica, che comprovi la gravità dell'handicap del familiare;
  • dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante il possesso delle condizioni prescritte e che il familiare non è ricoverato a tempo pieno.

Le assenze relative alla fruizione dei permessi vanno pianificate e concordate dal dipendente con il proprio responsabile di servizio.

Trattamento economico
Intera retribuzione

 

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