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Riposi e permessi per i figli con handicap gravi

Normativa di riferimento - D.lgs. 151/2001(come modificato dalla L. n° 183/2010) - Art. 33 Legge 104/92- Art. 19 comma 6 C.C.N.L. 6.7.1995 – Art. 71 comma 4 D.L. 112/2008

Trattamento giuridico
Fino al compimento del 3° anno di vita del bambino :

  • In alternativa al prolungamento del congedo parentale, e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104 del 05/02/1992, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre può richiedere due ore di riposo giornaliero retribuito.

Dopo il compimento del 3° anno di vita del bambino e fino a 18 anni di età :

  • entrambi i genitori, anche adottivi, hanno diritto a tre giorni di permessi mensili, da fruire alternativamente, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità, non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
  • Possono essere usufruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 19 comma 6 C.C.N.L. 6.7.1995). Nel caso in cui il dipendente opti per la fruizione del permesso in misura frazionata, in caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa l’incidenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (art. 71 comma 4 D.L. 112/2008); ad esempio se il permesso viene usufruito in un giorno lavorativo di 9 ore queste vengono scalate da monte ore mensile a disposizione.

Per i permessi di cui sopra :

  • non è richiesta la convivenza e nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva;
  • fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, la coppia di genitori lavoratori dipendenti può ripartirsi i permessi (ad esempio, due giorni il padre ed un giorno la madre).

Iter procedurale
Il lavoratore/lavoratrice dovrà presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione :

  • certificato dell'A.S.L. attestante la condizione del minore o dell'assistito o la propria condizione, di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/1992
  • autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il bambino o l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati
  • autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il numero dei giorni già usufruiti dall'altro genitore, se anch'esso lavoratore dipendente, per il medesimo permesso, oppure dichiarare la diversa situazione lavorativa del coniuge.

Trattamento economico
Sia il permesso di due ore giornaliere che i 3 giorni di permesso al mese sono interamente retribuiti anche ai fini del compenso per la produttività (art. 14 comma 4 C.C.D.I.)

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