Iscrizione anagrafica cittadino comunitario
Il cittadino comunitario, secondo la recente normativa, ha diritto a soggiornare e circolare liberamente nel territorio nazionale per 3 mesi.
Il cittadino comunitario ha diritto a soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi quando:
- è lavoratore dipendente o autonomo in Italia;
- dispone per se e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale italiana e disponga di una polizza assicurativa che copra per almeno un anno tutti i rischi sul territorio nazionale;
- è studente di una scuola italiana, disponga di risorse economiche e di una polizza come al punto precendente;
- è familiare (coniuge, figlio o genitore) di cittadino dell'Unione regolarmente soggiornante in Italia.
Al cittadino comunitario regolarmente presente e che intende rimanere in Italia si applicano le norme in materia anagrafica come per i cittadini italiani.
La normativa dei cittadini comunitari si applica anche ne confronti dei cittadini appartenenti agli stati dello "Spazio europeo" e cioè Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, Liechtenstein, San Marino.
I dati relativi ai comunitari che chiedono l'iscrizione anagrafica nel comune vengono comunicati alla Questura e alla Prefettura per gli accertamenti del caso.
Facilitazioni relative all'ingresso e soggiorno sono riservate anche al coniuge straniero (non comunitario) di cittadino comunitario.
La verifica della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari è affidata alle Anagrafi dei Comuni che rilasciano:
- l'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea - ai cittadini comunitari regolarmente residenti nel Comune;
- l'attestazione di diritto di soggiorno permanente - ai cittadini comunitari regolarmente soggiornanti in Italia da oltre 5 anni.
Le attestazioni rilasciate non hanno scadenza.
Normativa di riferimento: D.L.vo 06.02.2007 n. 30 diritto dei cittadini dellUnione e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri
legge 24.12.1954 n. 1228 - ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
D.P.R. 30.05.1989 n. 223 - approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazone residente
Requisiti richiesti: iscrizione anagrafica, regolarità della presenza in Italia, stabile dimora nel Comune.
Ufficio di competenza: Anagrafe
Via Garibaldi, 14
Responsabile unità operativa: Silvano Fadel
Referente ufficio: Silvano Fadel
Tel. 0422 - 812205
E-mail: demografici@comune.oderzo.tv.it