Amministrazione trasparente
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- L’art. 15 commi 1 e 2 del d. lgs. 14.3.2013, n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. La pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni debbono pubblicare e tenere aggiornati anche gli elenchi dei propri consulenti.
- Personale
- Performance
- Enti controllati
- L’art. 22 comma 1 del d. lgs. 14.3.2013, n. 33 prevede che ciascuna amministrazione pubblica l'elenco: 1) degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati ovvero per i quali abbia potere di nomina degli amministratori 2) delle società di cui detiene quote di partecipazione anche minoritaria, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate 3) degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione
- Attività e procedimenti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- L'art. 26 del d. lgs. 14.3.2013, n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati ed i relativi criteri di attribuzione ai sensi dell'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Pagamenti dell'amministrazione
- Altri contenuti
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