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Programmazione finanziaria

La programmazione finanziaria degli Enti Locali trova disciplina nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. In esso vengono normati gli importanti documenti contabili attraverso i quali gli organi politici pianificano la loro attività: il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.).

La relazione previsionale e programmatica
definisce i piani strategici che l’Ente intende perseguire e le risorse che vengono destinate per il loro raggiungimento
Il bilancio di previsione pluriennale
traduce in termini finanziari gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e copre un periodo di tre anni
Il bilancio di previsione
è il documento con il quale è programmata la gestione finanziaria di un periodo amministrativo corrispondente all’anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre
Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
è una diretta derivazione del bilancio di previsione, con una ulteriore gradazione delle risorse dell’entrata e degli interventi della spesa in capitoli; con il P.E.G. vengono affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi della gestione unitamente alle risorse necessarie per conseguirli
Il rendiconto della gestione
dimostra i risultati della gestione e comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio
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