Programmazione finanziaria
La programmazione finanziaria degli Enti Locali trova disciplina nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. In esso vengono normati gli importanti documenti contabili attraverso i quali gli organi politici pianificano la loro attività: il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
- La relazione previsionale e programmatica
- definisce i piani strategici che l’Ente intende perseguire e le risorse che vengono destinate per il loro raggiungimento
- Il bilancio di previsione pluriennale
- traduce in termini finanziari gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e copre un periodo di tre anni
- Il bilancio di previsione
- è il documento con il quale è programmata la gestione finanziaria di un periodo amministrativo corrispondente all’anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre
- Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
- è una diretta derivazione del bilancio di previsione, con una ulteriore gradazione delle risorse dell’entrata e degli interventi della spesa in capitoli; con il P.E.G. vengono affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi della gestione unitamente alle risorse necessarie per conseguirli
- Il rendiconto della gestione
- dimostra i risultati della gestione e comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio