Programmazione finanziaria
La programmazione finanziaria degli Enti Locali trova disciplina nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. In esso vengono normati gli importanti documenti contabili attraverso i quali gli organi politici pianificano la loro attività: il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
- Il piano generale di sviluppo
- E' previsto come documento obbligatorio dall'art. 165, comma 7, del d. lgs. 267/2000 e dall'art. 13, comma 3 del d. lgs. 170/2006. Esso comporta il confronto delle linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee di azione dell'ente nell'organizzazione, nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nella gestione delle risorse finanziarie di parte corrente e negli investimenti da realizzare
- La relazione previsionale e programmatica
- definisce i piani strategici che l’Ente intende perseguire e le risorse che vengono destinate per il loro raggiungimento
- Il bilancio di previsione pluriennale
- traduce in termini finanziari gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e copre un periodo di tre anni
- Il bilancio di previsione
- è il documento con il quale è programmata la gestione finanziaria di un periodo amministrativo corrispondente all’anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre
- Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
- è una diretta derivazione del bilancio di previsione, con una ulteriore gradazione delle risorse dell’entrata e degli interventi della spesa in capitoli; con il P.E.G. vengono affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi della gestione unitamente alle risorse necessarie per conseguirli
- Il rendiconto della gestione
- dimostra i risultati della gestione e comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio